Art. 15
4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui agli articoli 2 bis e 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 35, lettera b), L. R. 31/2017
2 Articolo sostituito da art. 4, comma 70, lettera o), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 30, comma 2, L. R. 6/2021
4 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 61, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.