Legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Art. 14
 (Sanzioni amministrative)
3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.
4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.
5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.
6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.
7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2019
2 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 51, lettera f), L. R. 13/2019
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 61, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.