Legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Art. 12
 (Attività divulgative e di salvaguardia)
1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.
4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il Servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c).
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 12/2018