Legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Art. 11
 (Commissione scientifica regionale per la micologia)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali č istituita la Commissione scientifica regionale per la micologia, preposta a esprimere pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi, sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con le specie fungine e sulle limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.
3. La Commissione č costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia.
4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di paritā prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.
5. La Commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito.
Note:
1 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 56, lettera a), L. R. 13/2022
2 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 56, lettera b), L. R. 13/2022
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 56, lettera c), L. R. 13/2022