Art. 10
(Controlli sanitari e commercializzazione dei funghi)
1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, attraverso gli Ispettorati micologici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo.
1 bis. Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.
3. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di salute, può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 22/2020