Art. 5
(Raccolta dei funghi da parte di titolari e conduttori di fondi)
1. I proprietari, il coniuge e i parenti di primo grado, i titolari di diritti reali di godimento, il coniuge e i parenti di primo grado, e i conduttori dei fondi, il coniuge e i parenti di primo grado possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e senza il versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 7.
2. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi che intendono riservarsi la raccolta dei funghi delimitano il perimetro dei terreni apponendo tabelle predisposte sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di funghi e pubblicato sul sito internet della Regione.
3. Su tutto il territorio regionale non è consentita l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 6/2019