Legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Art. 12
 (Attività divulgative e di salvaguardia)
1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.
4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il Servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c).
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 12/2018
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 52, comma 1, L. R. 3/2024