Art. 7
(Scuole e attività specialistiche)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e sostiene le Scuole regionali e la Commissione tecnica regionale del CNSAS FVG e si avvale altresì del CNSAS FVG quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.