Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.
Art. 5
 (Soccorso ed elisoccorso)
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche in osservanza dell'articolo 2, comma 2, della legge 74/2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del CNSAS FVG nella Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES).
3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono del personale CNSAS FVG, tramite la convenzione a titolo oneroso di cui all'articolo 6.
4. L'attivitą di soccorso di carattere non sanitario del CNSAS FVG nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.