1. Le presenti norme sono intese a favorire e supportare nella loro integralitą lo svolgimento delle funzioni proprie del CNSAS FVG, di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della
legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attivitą svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).
2.
Le finalitą di cui al comma 1 si realizzano in particolare:
a) definendo la governance regionale di riferimento del soccorso alpino e speleologico nel contesto della rete dell'emergenza e urgenza regionale;
b) delineando l'attivitą formativa e didattica svolta dal CNSAS FVG;
c) definendo la natura delle prestazioni erogate;