Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.
Art. 15
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attivitą del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - Venezia Giulia);
b) l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attivitą del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);
e) l'articolo 164 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).