Art. 14
(Recupero e trasporto di cadavere)
1. In armonia con quanto disposto dalla
legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), e una volta acquisita l'autorizzazione dall'Autorità giudiziaria alla rimozione, il servizio di Elisoccorso del REU 112 regionale, coadiuvato dal personale del CNSAS FVG, può provvedere alla rimozione e al trasporto del cadavere.
2. Le modalità della rimozione e del trasporto del cadavere sono stabilite da un protocollo operativo tra il Servizio sanitario regionale e la Protezione civile regionale.