Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.
Art. 13
 (Sperimentazione di sistemi innovativi di localizzazione)
1. Ai fini di migliorare l'efficienza e la tempestivitā delle operazioni di ricerca, soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che del recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad avviare una sperimentazione, della durata di tre anni, di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse nelle zone non coperte dal segnale telefonico.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 č sottoposta a valutazione al termine del terzo anno e tale valutazione č effettuata dalla Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati.
4. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 3, sono predisposte le modalitā definitive di attuazione dei nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse di cui al comma 1.