Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG).
2.
La Regione Friuli Venezia Giulia, per gli interventi di soccorso sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale si avvale stabilmente del CNSAS FVG quale associazione di promozione sociale di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), ferme restando le peculiari competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attivitą di soccorso, e ne riconosce in detti ambiti:
a) la funzione di coordinamento operativo negli interventi di soccorso;
b) il ruolo di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario;
c) il ruolo di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi di emergenze o calamitą.