Art. 5
(Soccorso ed elisoccorso)
1. Per l'attivitą di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario, ivi incluso il recupero dei soggetti deceduti, in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale, il CNSAS FVG si coordina con la Rete dell'Emergenza e Urgenza regionale (REU) attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (NUE 112), di cui alla
direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e alla normativa nazionale di recepimento.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche in osservanza dell'
articolo 2, comma 2, della legge 74/2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del CNSAS FVG nella Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES).
3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono del personale CNSAS FVG, tramite la convenzione a titolo oneroso di cui all'articolo 6.
4. L'attivitą di soccorso di carattere non sanitario del CNSAS FVG nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.