Art. 10
(Prestazioni)
2. Gli interventi di recupero e trasporto effettuati dall'Elisoccorso FVG o dalla Protezione civile, qualora non sussista la necessitā di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se tale intervento č richiesto da quest'ultimo o riconducibile a esso.
3.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione il piano tariffario relativo agli interventi di cui al comma 2 e definisce la quota di compartecipazione alla spesa, anche su base forfetaria, in base ai seguenti criteri:
a) tipologia degli interventi oggetto di compartecipazione;
b) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo del servizio;
c) riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia.
4. La Giunta regionale, sentito il CNSAS FVG per la parte di competenza, aggiorna annualmente il piano tariffario di cui al comma 3.