Legge regionale 09 giugno 2017 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 12/2011)
1. L'articolo 10 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
(Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso)
1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.>>.