Legge regionale 09 giugno 2017, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Art. 20
(Modifica all'
articolo 44 della legge regionale 12/2011
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2011
č sostituito dal seguente:
<<2.
L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalitā tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.>>.