Legge regionale 09 giugno 2017, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Art. 15
(Modifica all'
articolo 33 della legge regionale 12/2011
)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 12/2011
è aggiunto il seguente:
<<4 bis.
È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.>>.