Legge regionale 09 giugno 2017, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Art. 14
(Modifica all'
articolo 30 della legge regionale 12/2011
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2011
è sostituito dal seguente:
<<2.
In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.>>.