Legge regionale 09 giugno 2017, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Art. 13
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.>>.