<<1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, l'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.>>;