Legge regionale 09 giugno 2017, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Art. 10
(Modifica all'
articolo 18 della legge regionale 12/2011
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 12/2011
è sostituito dal seguente:
<<3.
Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'articolo 10, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.>>.