Legge regionale 09 giugno 2017, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Art. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 4
1.
L'articolo 6 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Attività funebri)
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività funebre svolta da Comuni o enti da essi controllati è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso le sedi di altri enti. L'attività di avvalimento di cui al comma 1 non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.
3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
4. Il Comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre.
5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di cui all'articolo 10.
6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.>>.

Art. 13
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.>>.