1.
La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 159/2011, attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) l'erogazione di contributi agli assegnatari dei beni confiscati, per favorirne il riutilizzo in funzione sociale, mediante la stipula di accordi di programma;
d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.