Art. 7 ter
(Sostegno alla costituzione di parte civile)
1. La Regione sostiene, nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del
codice penale, mediante la concessione di un contributo, le spese legali per la costituzione di parte civile delle vittime, per coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
2. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2023