Art. 4
(Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia)
1. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.
1 bis. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. Il medesimo rimborso spetta a un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
1 ter. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 1 bis fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 29, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 29, lettera b), L. R. 31/2017
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 11, comma 29, lettera b), L. R. 31/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 5, L. R. 25/2018