Legge regionale 09 giugno 2017 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus).

Art. 4

(Criteri generali per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria)

1. Il contenimento finalizzato all'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità e le metodologie disciplinate dal Piano in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo:

a) armi comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);

b) trappolaggio e successivo abbattimento con metodo eutanasico dell'animale mediante narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;

c) metodi e strumenti messi a disposizione dalla comunità scientifica.

2. Per l'attuazione del Piano, la Regione, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, si avvale del personale del Corpo forestale regionale, dei soggetti indicati all'articolo 19 della legge 157/1992 e dei seguenti operatori espressamente autorizzati e selezionati secondo i criteri stabiliti dal Piano:

a) le guardie volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992;

b) il personale addetto alla vigilanza sulle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);

c) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità che possono operare:

1) al di fuori dell'esercizio dell'attività venatoria, con il coordinamento del personale del Corpo forestale regionale;

2) durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati e mediante il metodo di controllo selettivo di cui al comma 1, lettera a);

d) proprietari e conduttori dei fondi agricoli o loro delegati per l'utilizzo dei soli metodi di cui al comma 1, lettera b);

e) proprietari e conduttori dei fondi agricoli in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità nel perimetro delle loro proprietà per l'utilizzo dei metodi di cui al comma 1, lettera a), dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità.

3. Il prelievo della nutria nelle aree urbane può avvenire anche per il tramite di imprese di disinfestazioni.