Legge regionale 09 giugno 2017 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus).

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione tutela le produzioni zoo-agro-forestali, l'idrografia superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative della comunità di vertebrati omeotermi mediante il contenimento finalizzato all'eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor coypus) presenti sul territorio regionale attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), esercita le seguenti funzioni:

a) approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, il Piano triennale di eradicazione della nutria, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);

b) cura l'attuazione del Piano triennale di eradicazione della nutria, di seguito Piano, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni singoli o associati, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate.

2. In particolare la Direzione centrale competente in materia di caccia esercita le seguenti funzioni:

a) realizza e coordina gli interventi previsti dal Piano;

b) cura il coordinamento e la formazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano e provvede a selezionare gli operatori di cui all'articolo 4, comma 2, adottando i relativi provvedimenti di autorizzazione.

Art. 3

(Piano triennale di eradicazione della nutria)

1. Il Piano triennale di eradicazione della nutria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), contiene:

a) l'analisi di massima della popolazione di nutria sul territorio regionale e i suoi impatti, in particolare, sulle difese idrauliche e sull'agricoltura;

b) le modalità e le metodologie per gli interventi di contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria;

c) le modalità di coinvolgimento dei Comuni, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate;

d) i criteri per l'impiego, il coordinamento, e per l'eventuale formazione, selezione e autorizzazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano;

e) le modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), da attuare avvalendosi anche dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) e delle Aziende per l'assistenza sanitaria;

f) le misure previste per le aree protette ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell'articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Art. 4

(Criteri generali per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria)

1. Il contenimento finalizzato all'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità e le metodologie disciplinate dal Piano in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo:

a) armi comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);

b) trappolaggio e successivo abbattimento con metodo eutanasico dell'animale mediante narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;

c) metodi e strumenti messi a disposizione dalla comunità scientifica.

2. Per l'attuazione del Piano, la Regione, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, si avvale del personale del Corpo forestale regionale, dei soggetti indicati all'articolo 19 della legge 157/1992 e dei seguenti operatori espressamente autorizzati e selezionati secondo i criteri stabiliti dal Piano:

a) le guardie volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992;

b) il personale addetto alla vigilanza sulle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);

c) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità che possono operare:

1) al di fuori dell'esercizio dell'attività venatoria, con il coordinamento del personale del Corpo forestale regionale;

2) durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati e mediante il metodo di controllo selettivo di cui al comma 1, lettera a);

d) proprietari e conduttori dei fondi agricoli o loro delegati per l'utilizzo dei soli metodi di cui al comma 1, lettera b);

e) proprietari e conduttori dei fondi agricoli in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità nel perimetro delle loro proprietà per l'utilizzo dei metodi di cui al comma 1, lettera a), dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità.

3. Il prelievo della nutria nelle aree urbane può avvenire anche per il tramite di imprese di disinfestazioni.

Art. 5

(Monitoraggio delle popolazioni)

1. La Regione, anche avvalendosi della collaborazione di enti o istituti di studio e ricerca in ambito faunistico, effettua il monitoraggio delle popolazioni di nutria e dell'efficacia degli interventi di contenimento finalizzato all'eradicazione, secondo i criteri stabiliti dal Piano.

2. La Regione, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, cura l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) è autorizzata la spesa di 60.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 - 2019, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019;

b) è autorizzata la spesa di 6.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 - 2019, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, rispettivamente, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 - 2019.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.