Art. 5
(Monitoraggio delle popolazioni)
1. La Regione, anche avvalendosi della collaborazione di enti o istituti di studio e ricerca in ambito faunistico, effettua il monitoraggio delle popolazioni di nutria e dell'efficacia degli interventi di contenimento finalizzato all'eradicazione, secondo i criteri stabiliti dal Piano.
2. La Regione, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, cura l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.