Legge regionale 24 maggio 2017 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2018

Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<dall'1 giugno 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 gennaio 2018>>;

b)

( ABROGATA )

c)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

e) al comma 19 dopo le parole <<che partecipano all'UTI.>> è aggiunto il seguente periodo: <<In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017 e 2018, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.>>.

(1)(2)(3)

Note:

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018

Art. 2

(Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 57 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c) al primo periodo del comma 8 dopo le parole:<<dagli ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico>> sono aggiunte le seguenti:<<; sino al 31 dicembre 2017 continua a trovare applicazione, ai fini dell'assunzione di personale nella qualifica di dirigente da parte della Regione, la disciplina legislativa e regolamentare prevista, in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017>>.

(1)(2)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018

Art. 4

(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 10/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le parole <<di un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<di due anni>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 52/1980)

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

<<3 quater. In caso di vacanza dell'incarico di capo segreteria di un gruppo consiliare aderente ad una coalizione di gruppi costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'incarico medesimo può essere assegnato, su indicazione nominativa del Presidente del gruppo richiedente, ad altro capo segreteria di un gruppo appartenente alla coalizione stessa su conferma del Presidente del gruppo presso il quale il capo segreteria è incaricato. Il trattamento economico aggiuntivo spettante al capo segreteria per l'incarico sostitutorio, da corrispondersi per l'intero periodo di sostituzione, è pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i segretari particolari. L'ammontare complessivo dell'indennità aggiuntiva di segretario particolare è assicurato nell'ambito delle risorse destinate ai sensi dell'articolo 4 bis dal gruppo consiliare richiedente.>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2016)

1. Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole <<il 31 maggio 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'1 gennaio 2018>>.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.