Art. 1
1.
All'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<
dall'1 giugno 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dall'1 gennaio 2018>>;
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
e)
al comma 19 dopo le parole <<
che partecipano all'UTI.>> č aggiunto il seguente periodo: <<
In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017 e 2018, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilitā assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.>>.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018