Legge regionale 12 maggio 2017 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

Art. 9

(Disposizioni in materia di cooperazione sociale)

1. Per gli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda secondo modalità e criteri individuati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2006, ed entro i termini previsti dal regolamento medesimo.