Legge regionale 12 maggio 2017 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

Art. 15

(Competenza deliberativa in materia di fusione dei Consorzi di sviluppo industriale)

1. Spetta all'organo esecutivo collegiale del Comune deliberare in ordine al progetto di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, della legge regionale 3/2015. Sono fatte salve le eventuali deliberazioni già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'organo consiliare comunale, relativamente al medesimo progetto di fusione.