Legge regionale 12 maggio 2017 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 2/2002)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono aggiunte le seguenti:

<<b bis) avere esercitato per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, attività d'impresa ricettiva o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

b ter) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al turismo.>>.

2. Il comma 1 dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.>>.

3. Gli articoli 55 bis e 108 della legge regionale 2/2002, l'articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2013 (introduttivo dell'articolo 55 bis della legge regionale 2/2002), e l'articolo 106, comma 38, della legge regionale 29/2005 (modificativo dell'articolo 108 della legge regionale 2/2002), sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.