Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.
Capo V
 Disposizioni in materia politiche industriali
Art. 12
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 13
1.
Dopo il comma 5 decies dell'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), č inserito il seguente:
<<5 decies. 1 In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5 nonies, con deliberazione della Giunta regionale č nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo č a carico della gestione del Consorzio, č onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed č determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres..>>.

Art. 15
 (Competenza deliberativa in materia di fusione dei Consorzi di sviluppo industriale)
1. Spetta all'organo esecutivo collegiale del Comune deliberare in ordine al progetto di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, della legge regionale 3/2015. Sono fatte salve le eventuali deliberazioni giā assunte alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'organo consiliare comunale, relativamente al medesimo progetto di fusione.