Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.
Capo III
 Disposizioni in materia di commercio e cooperazione sociale
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera oo), L. R. 17/2025
Art. 9
 (Disposizioni in materia di cooperazione sociale)
1. Per gli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda secondo modalitą e criteri individuati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2006, ed entro i termini previsti dal regolamento medesimo.