Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.
Art. 2
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il titolo IV è inserito il seguente:
<<TITOLO IV BIS
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
CAPO I
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
Art. 47 bis
 (Locazioni turistiche)
1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato <<I>> di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.
2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.>>;

2. L'articolo 11 della legge regionale 21/2016, come modificato dal comma 1, lettere a) e b), si applica alle domande di contributo presentate a decorrere dall'anno 2017.
Note:
1 Nella L.R. 14/2017, all'articolo 2, comma 1, lettera e), anziché <<...legge regionale 12 maggio 2107, n. 14,>>, deve correttamente leggersi <<...legge regionale 12 maggio 2017, n. 14,>> come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 24/5/2017, n. 21.