Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.
Art. 16
1. In via straordinaria, al fine di garantire il prosieguo dell'attivitą dei soggetti operanti nel territorio regionale nei settori ricreativi e sportivi, i contributi di cui all'articolo 10, comma 65, lettere b) e c), della legge regionale 25/2016, in precedenza erogati dalle Province per attivitą ricreative e sportive, sono concessi, con procedimento a sportello, ai soggetti gią beneficiari nell'anno 2015 dei contributi per le medesime finalitą e tipologie di spesa, nel limite di quanto gią percepito con riferimento alle iniziative del medesimo anno 2015, con esclusione delle spese per acquisto di attrezzature ricreative e sportive. Ai soggetti che svolgono attivitą d'impresa i contributi sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
2. Non possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gli enti pubblici compresi gli enti locali.
3. In base all'avviso approvato dalla Direzione competente i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda per il contributo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017