Legge regionale 09 maggio 2017 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 29/2007)

1. Alla legge regionale 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)

1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.

2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.>>;

b) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 è abrogata.

2. Limitatamente all'anno 2017, il contributo di cui all'articolo 23 della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 1, lettera a), è stabilito in 125.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 125.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.