Legge regionale 09 maggio 2017 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

Art. 12

(Conferma di assegnazione finanziaria al Comune di Ruda)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione finanziaria disposta in favore del Comune di Ruda in attuazione dell'Accordo di collaborazione stipulato con esso il 18 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23/2015, ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal citato Accordo per la presentazione di una relazione illustrativa della completa attuazione dell'intervento previsto, corredata di una dichiarazione attestante l'integrale utilizzo dell'assegnazione finanziaria stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Ruda presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma dell'assegnazione finanziaria.

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, conferma l'assegnazione finanziaria e fissa il nuovo termine perentorio per la presentazione della documentazione di cui al comma 1.