1. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
al comma 1 dell'articolo 16 dopo la parola <<svolgimento>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché all'incremento delle proprie collezioni>>;
c)
dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
<<Art. 32 bis
(Termini per le designazioni)
1. Nel caso in cui i soggetti terzi competenti alla designazione di componenti degli organismi di cui agli articoli 10 e 11 non provvedano alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti.>>.