Legge regionale 09 maggio 2017, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietā.
Art. 30
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), č inserito il seguente:
<<2 bis. Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all'articolo 7 della legge 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.>>.