Legge regionale 09 maggio 2017, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.
Art. 3
 (Disposizioni transitorie in materia di riassetto e finanziamento dei sistemi bibliotecari)
2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione, senza disfunzioni né soluzione di continuità, del servizio culturale reso dalle biblioteche, le biblioteche che si propongono come biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari in via di costituzione ai sensi della legge regionale 23/2015 possono svolgere, sulla base di apposite intese da stipularsi entro il 30 giugno dell'esercizio in corso, funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del 31 dicembre 2015, non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti.
3. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche che si sono impegnate ad espletare le funzioni centralizzate e di coordinamento generale di cui al comma medesimo, un contributo straordinario di importo pari a 1.200 euro per ciascuna delle biblioteche ammesse a fruire delle funzioni suddette, a titolo di concorso nelle spese sostenute a decorrere dall'1 luglio ed entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 16, L. R. 31/2017