Legge regionale 09 maggio 2017, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.
Art. 29
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 27/2014, gli investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati alla data di entrata in vigore della legge medesima devono intendersi come gli investimenti in detta materia, per i quali i lavori risultino avere avuto effettivo inizio, ancorché parziale, prima della data suddetta.