1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 6, comma 18, della legge regionale 27/2014, gli investimenti in materia di beni culturali che risultano iniziati alla data di entrata in vigore della legge medesima devono intendersi come gli investimenti in detta materia, per i quali i lavori risultino avere avuto effettivo inizio, ancorché parziale, prima della data suddetta.