Art. 28
1.
Alla legge regionale 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 23 č sostituito dal seguente:
<<Art. 23
(Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)
1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.
2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana societā cooperativa di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilitā regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.>>;
b)
la lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 č abrogata.
3. Per le finalitā di cui al comma 2 č autorizzata la spesa di 125.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.