Legge regionale 09 maggio 2017, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietā.
Art. 28
2. Limitatamente all'anno 2017, il contributo di cui all'articolo 23 della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 1, lettera a), č stabilito in 125.000 euro.
3. Per le finalitā di cui al comma 2 č autorizzata la spesa di 125.000 euro, per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.