Art. 27
1. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'
articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007, come modificato dall'
articolo 7 della legge regionale 24/2016, al fine di garantire la continuitā dell'attivitā dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, in via transitoria e per la sola annualitā 2017, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad anticipare ai medesimi un finanziamento di pari importo al finanziamento percepito nell'anno 2016.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2017. Con il decreto di concessione č disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalitā di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 11, L. R. 44/2017