Legge regionale 09 maggio 2017, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme in materia di cultura, sport e solidarietā.
Art. 16
 (Conferma di contributo al Comune di Campoformido)
1. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), č autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 12 novembre 2009, n. 2466/ALP 5SP, al Comune di Campoformido per i lavori di recupero degli impianti sportivi nell'ambito dello Sporting Primavera di Campoformido, in considerazione dell'avvenuta scelta dell'affidatario tramite appalto di "Finanza di progetto" e del pieno raggiungimento dell'interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'opera.
2. In attuazione del comma 1 non rilevano nel quadro economico consuntivo dell'opera le somme a qualunque titolo generate dalla deroga di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1 il Servizio regionale competente provvede, d'ufficio o su istanza da prodursi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, a confermare il contributo e a fissare, se del caso, il nuovo termine di rendicontazione del contributo.