Legge regionale 09 maggio 2017 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

Art. 1

(Norme di modifica e integrazione della legge regionale 20/2012)

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole << impiegati nella pubblicità>> sono aggiunte le seguenti: << e nei pubblici spettacoli>>;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. La detenzione di animali per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES.

1 ter. L'approvazione dei requisiti tecnici di cui al comma 1 bis deve contenere altresì i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.>>.