Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 10 e di cui all'articolo 47 le concessioni e le autorizzazioni del demanio marittimo sono soggette all'applicazione del canone determinato ai sensi della normativa statale vigente, aggiornato annualmente con decreto del Ministro competente, che non può essere inferiore alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministro stesso.

2. Fino alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 15, comma 2, il Comune di Grado, che già esercita le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 in base a un accordo sottoscritto con l'Amministrazione regionale, continua a esercitarle riscuotendone i relativi canoni.

3. La disposizione di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'articolo 32, non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'articolo 32, al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, in caso di rinnovo di concessioni di beni del demanio idrico regionale si procede allo svincolo della cauzione già versata qualora l'importo del canone annuo di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.

5. Il ricorso al Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora ritenuti di particolare complessità.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fino al rilascio del relativo provvedimento, le norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

7. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), la Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo statale con finalità diverse da quelle previste dall'articolo 13 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 22/2006 entro il 31 dicembre 2017.

8. Nelle more dell'approvazione del PUDMAR di cui all'articolo 4 della presente legge e del Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico di cui all'articolo 13 ter della legge regionale 22/2006, il rilascio di nuove concessioni afferenti i predetti piani avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa vigente statale e regionale e, comunque, nel rispetto dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazione paritarie, conformemente alle finalità e alle modalità di utilizzo precedentemente assentite.

9. In conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3 septies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità e assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009, nonché quelle in essere alla data del 31 dicembre 2016, conservano validità fino alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 59

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e a ogni altro atto citato nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 60

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 9, 10, 11, 12, 13 dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

b) i commi 3 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 17/2009;

c) la lettera g) del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2006.

Art. 61

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.